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Legge 23/12/1996 n. 662

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:

a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera

a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento é effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta".

38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonché quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996.

39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990 n. 408, e 30 dicembre 1991 n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva é stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 39 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.

41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 38 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale é quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.

43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili é ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non é determinabile con i predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e opera- zioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977 n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

45. Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non é ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, é soppressa l'agevolazione tributaria, prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale Spa.

47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune società cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.

601. Nel terzo comma del predetto articolo 12, le parole: ", ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono soppresse.

48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta.

49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole: "un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire".

50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:

a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;

b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 10 gennaio 1997.

53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, é sostituito dal seguente: "Art. 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta.

 

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